Annullamento sì, annullamento no
Il governo ha annunciato che dal 2016 le tasse Imu e Tasi sulla prima casa saranno annullate. Eppure, in alcuni casi, qualcosa rischia di ripresentarsi ancora nei Comuni che hanno deciso, dopo il 30 luglio 2015, di aumentare le aliquote. Questo “ritardo” era stato autorizzato da una sanatoria della commissione competente, che aveva prolungato il tempo delle modifiche fino alla fine di settembre.
Conguaglio e Comuni coinvolti
La possibilità di dover pagare un conguaglio anche l’anno prossimo tocca 844 Comuni, fra cui i capoluoghi di Avellino, Frosinone, Mantova, Matera, Napoli, Terni, Trieste e Verbania. Ci sono, tuttavia, dei dubbi sulla legittimità di quest’operazione, che diventerà effettiva solo dal primo gennaio 2016 quando la manovra entrerà in vigore.
Destinatari dell’annullamento
È ancora aperta la questione della cancellazione di Imu e Tasi per le case in comodato d’uso date ai parenti di primo grado e ai divorziati che hanno lasciato l’immobile all’ex coniuge. Il vicepresidente dell’AGIS vorrebbe, poi, che queste tasse fossero cancellate anche per i cinema, i teatri e le sale da concerto perché, a causa della posizione solitamente centrale nelle città, questi edifici hanno rendite catastali e superfici molto alte, su cui le tasse hanno già gravato del tremila per cento.
Scadenza e calcolo
Che saranno cancellate o no dal 2016, quest’anno il saldo delle due tasse per il 2015 riguarda tutti e deve essere pagato entro il 16 dicembre. Calcolare l’importo della rata Tasi non è facile, perché i Comuni stessi non sanno quali aliquote applicare.
La base imponibile si calcola rivalutando del 5% le rendite catastali e moltiplicando il risultato per i coefficienti dei vari tipi d’immobili, per esempio 160 per le case principali e le loro pertinenze.
Le aree edificabili hanno una base imponibile definita dal valore venale in comune commercio. Le rendite catastali da considerare sono quelle risultanti al Catasto al primo gennaio 2015.
I fabbricati storici o artistici e quelli che sono dichiarati inagibili o non abitabili hanno una base imponibile dimezzata.
Aliquote e detrazioni
La seconda rata può essere uguale alla prima, ma bisogna controllare se il Comune ha applicato aliquote o detrazioni diverse da quelle del 2014: se hanno deliberato per questa modifica dopo il 30 luglio 2015, per i contribuenti non cambia nulla, perché solo ai Comuni siciliani era stata concessa una proroga fino alla fine di settembre (anche se era stata fatta una sanatoria per il prolungamento di due mesi).
Chi paga
La seconda rata deve essere pagata da chi ha già pagato la prima, su tutti gli immobili e relative pertinenze ma non sui terrenti agricoli.
Gli affittuari devono pagarne una parte che, salvo delibere comunali, è fissata al 10% (potrebbe arrivare fino al 30%). Se, però, occupano l’immobile per meno dei sei mesi nello stesso anno solare, non devono versare niente.
Dall’1/1/2016, inoltre, se gli inquilini risiedono nell’immobile e lo usano come dimora abituale, non dovranno più pagare nulla.